Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025
Novità per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 introduce importanti novità per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sostituendo i precedenti accordi del 2011 e del 2016.
L’obiettivo principale è razionalizzare i percorsi formativi, uniformare i contenuti e le durate dei corsi, e rafforzare i controlli sulla qualità della formazione.
Ecco una sintesi delle principali novità.
Formazione generale e specifica:
- Si introduce una verifica dell’apprendimento obbligatoria alla fine dei corsi,
- Viene normata la formazione in videoconferenza sincrona, ma con l’obbligo di utilizzare dispositivi individuali e di garantire una connessione stabile.
- L’uso del cellulare durante la formazione non è più consentito.
Formazione per i datori di lavoro:
- Per la prima volta, viene previsto un corso obbligatorio di almeno 16 ore per tutti i datori di lavoro.
Soggetti formatori:
- Viene definita una classificazione dei soggetti formatori, distinguendo tra istituzionali, accreditati e altri soggetti, come Fondi Interprofessionali e Organismi Paritetici.
- Si stabilisce che le associazioni sindacali, per essere considerate soggetti formatori, potrebbero dover possedere requisiti minimi specifici.
Formazione in ambienti confinati:
- Per chi opera in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, la formazione passa a 12 ore (4 teoriche e 8 pratiche) e l’aggiornamento diventa quinquennale con una durata minima di 4 ore.
- La formazione in ambienti confinati deve essere svolta esclusivamente in presenza e i docenti devono avere requisiti specifici e comprovata esperienza triennale.
Formazione per l’uso di attrezzature:
- Viene introdotto l’obbligo di formazione per l’uso di carriponte, caricatori per la movimentazione di materiali e macchine agricole raccoglifrutta.
Verifiche e controlli:
- Si introducono verifiche dell’efficacia della formazione a distanza e della sua reale comprensione.
- Vengono stabiliti controlli e monitoraggi per garantire la qualità e l’efficacia della formazione.
- Viene ridotto il numero massimo di partecipanti ai corsi (30 per la parte teorica, con rapporto 1:6 per la parte pratica).
Durata e periodi di transizione:
- La formazione deve essere completata entro due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo.
Si attendono le indicazioni sulla data di entrata in vigore e su eventuali periodi di transizione dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.



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