REQUISITI DI SICUREZZA MACCHINA: RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE E DEL DATORE DI LAVORO – SENTENZA DELLA CASSAZIONE

La responsabilità del costruttore sulla rispondenza di una macchina ai requisiti di sicurezza non esclude quella del datore di lavoro che la utilizza. L’utilizzatore deve comunque fare una sua valutazione del rischio ed eliminare le fonti di pericolo.

La sentenza della Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 5794 del 15 febbraio 2021 – riguarda l’infortunio di un lavoratore, che è rimasto intrappolato in un macchinario fra un rullo e il tessuto in fase di avvolgimento ed è morto.
In sintesi la Corte Suprema ha ritenuto il datore di lavoro colpevole di non aver messo a disposizione del lavoratore una macchina non rispondente ai requisiti di sicurezza, in quanto lo stesso datore di lavoro ha l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori e di adottare tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori. Può fare eccezione il caso in cui l’accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un suo vizio di progettazione o di costruzione sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, che può non essere “palese”.

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